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Transazione fiscale

Con il piano di accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo, l'impresa può proporre, la transazione sui debiti fiscali e previdenziali (art 182 ter, anche se manca identità di vedute tra l'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di merito, specie in materia di Iva.

L'Agenzia delle entrate, circolare n. 14/E del 10 aprile 2009, circolare n. 40/E del 2008, ne ammette la sola dilazione mentre il Trib. Milano, 13 dicembre 2007, n. 13728, in cui si è sostenuto che “l’IVA rientra fra i tributi oggetto della transazione in quanto non costituisce una risorsa propria dell’Unione europea”, questo perché “la quota di IVA dovuta dallo Stato membro all’Unione europea nulla ha a che vedere con l’IVA dovuta dal contribuente nazionale ed amministrata dall’Agenzia delle entrate poiché l’imponibile IVA di uno Stato membro è soltanto il dato al quale applicare l’aliquota concordata per stabilire quanto dovuto all’Unione, dato che prescinde dalla riscossione o meno del tributo dal singolo contribuente, quindi la percentuale prevista nella transazione fiscale non potrà mai influenzare il parametro sul quale calcolare la risorsa spettante all’Unione europea”.

La suprema Corte in una recente sentenza (Cass., Sez. I civ., 22 marzo 2010, n. 6901) ha evidenziato che, “al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di disciplina rispetto al concordato fallimentare”,deve ritenersi“che anche la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati (tra i quali sono inseriti anche quelli di natura tributaria - N.d.R.), semprechè la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade”.

Novità La Corte di Cassazione con sentenza del 4.11.2011 n. 22931 e 22932 ha confermato che:
  1. Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore:
  2. La votazione non favorevole da parte dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli altri presupposti prescritti dalla legge
  3. La proposta di transazione fiscale può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento (anche per i procedimenti pregressi)
  4. La necessità che la proposta di concordato preventivo preveda l'integrale pagamento dell'Iva non comporta necessariamente anche l'integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati con grado anteriore
Pertanto, ad oggi, anche secondo la circolare 14/E delle Entate, la proposta di transazione fiscale:

(i) può prevedere il pagamento dilazionato dell’IVA; 
(ii) non può prevedere la falcidia del credito tributario relativo all’IVA; 
(iii) può prevedere il pagamento parziale o anche dilazionato del credito relativo agli accessori all’IVA.
 

La transazione è ammessa anche per i debiti contributivi e previdenziali con i limiti e le modalità di cui alla circ. 38 del 15/3/2010

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Graziano Ciarlini,
22/dic/2011 06:30