Con
il piano di accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato
preventivo, l'impresa può proporre, la transazione sui debiti fiscali e
previdenziali (art 182 ter, anche se manca identità di vedute tra
l'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di merito, specie in materia
di Iva. L'Agenzia delle entrate, circolare n. 14/E del 10 aprile 2009, circolare n. 40/E del 2008, ne ammette la sola dilazione mentre il Trib. Milano, 13 dicembre 2007, n. 13728, in cui si è
sostenuto che “l’IVA rientra fra i tributi oggetto della transazione in
quanto non costituisce una risorsa propria dell’Unione europea”, questo
perché “la quota di IVA dovuta dallo Stato membro all’Unione europea
nulla ha a che vedere con l’IVA dovuta dal contribuente nazionale ed
amministrata dall’Agenzia delle entrate poiché l’imponibile IVA di uno
Stato membro è soltanto il dato al quale applicare l’aliquota concordata
per stabilire quanto dovuto all’Unione, dato che prescinde dalla
riscossione o meno del tributo dal singolo contribuente, quindi la
percentuale prevista nella transazione fiscale non potrà mai influenzare
il parametro sul quale calcolare la risorsa spettante all’Unione
europea”. La suprema Corte in una recente sentenza (Cass., Sez. I civ., 22 marzo 2010, n. 6901) ha evidenziato
che, “al fine di incentivare ulteriormente il ricorso allo strumento del
concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità di
disciplina rispetto al concordato fallimentare”,deve ritenersi“che anche
la proposta di concordato preventivo possa contemplare il pagamento in
percentuale dei creditori privilegiati (tra i quali sono inseriti anche
quelli di natura tributaria - N.d.R.), semprechè la misura del
soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul
ricavato in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade”. Novità La Corte di Cassazione con sentenza del 4.11.2011 n. 22931 e 22932 ha confermato che:
(i) può prevedere il pagamento dilazionato dell’IVA; (ii) non può prevedere la falcidia del credito tributario relativo all’IVA; (iii) può prevedere il pagamento parziale o anche dilazionato del credito relativo agli accessori all’IVA. La transazione è ammessa anche per i debiti contributivi e previdenziali con i limiti e le modalità di cui alla circ. 38 del 15/3/2010. |
