Quali sono i segnali di uno stato di crisi e insolvenza dell’impresa? I segnali di una crisi finanziaria imminente o già in atto possono essere, ad esempio, l’utilizzo delle riserve di
bilancio, i pagamenti effettuati in ritardo o dopo numerosi solleciti, i
ritardi nella corresponsione degli stipendi ai dipendenti, licenziamenti,
frequente cambio degli amministratori, scoperti di conto corrente e
rifiuto da parte delle banche di concedere ulteriori finanziamenti.
(vedi anche la sezione relativa agli indicatori di crisi)
Cosa deve valutare il giudice di merito per accertare l’insolvenza? La capacità dell’impresa di far fronte agli impegni sia di natura commerciale che finanziaria assunti, ovvero, in caso d’impresa già in liquidazione, la capacità della stessa di soddisfare i creditori sociali attraverso le poste attive del patrimonio. In che modo l’impresa può cercare di risolvere il proprio stato
di crisi? L’impresa può tentare un risanamento interno, attraverso una modifica della propria attività gestionale, un risanamento esterno stragiudiziale, attraverso un accordo con i propri creditori che preveda un piano di risanamento oppure attraverso un risanamento esterno giudiziale, ricorrendo all’istituto della ristrutturazione dei debiti o al concordato preventivo. Cosa accade in caso di ricorso al credito e contestuale dissimulazione
dello stato d’insolvenza dell’impresa? Commettono reato di ricorso abusivo al credito gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori commerciali che, fino alla dichiarazione di fallimento, abbiano fatto ricorso al credito attraverso una dissimulazione del dissesto finanziario o dello stato d’insolvenza dell’impresa. Quali rischi corrono le banche e gli intermediari finanziari
che intendono finanziare un’impresa in crisi? La possibilità che la crisi conduca all’insolvenza e porti al fallimento dell’impresa comporta per le banche finanziatrici il rischio di credito, connesso alla possibilità che il finanziamento non venga restituito, il rischio penale di un eventuale coinvolgimento in reati di bancarotta, e il rischio di revocatoria fallimentare per i rimborsi e per le garanzie nel frattempo ottenuti. In ogni caso, dal 2010, sono esclusi dalla regola del concorso con gli altri creditori i “finanziamenti ponte” erogati all’impresa in crisi da banche e intermediari finanziari di cui agli art. 106 e 107 del Tub, essendo stati parificati ai crediti prededucibili. Linee giuda al finanziamento delle imprese in crisi http://grazianociarlini.blogspot.com/2010/08/legge-la-legge-1222010-introduce-la.html |
